Il punteggio degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) smette di essere un semplice indicatore statistico per assumere un peso determinante nelle aule di giustizia.
Una recente decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo, la sentenza n.189/2025, ha stabilito che le anomalie rilevate dal software dell’amministrazione finanziaria possono costituire la base giuridica per far scattare gli accertamenti induttivi.
La pronuncia interviene su un tema caldissimo per le Partite IVA: la capacità del Fisco di utilizzare i dati ISA non solo per premiare i contribuenti virtuosi, ma come bussola per individuare evasioni parziali o totali attraverso l’incrocio delle banche dati.
Secondo i giudici tributari, le incongruenze tra i dati dichiarati e quelli attesi dal modello ISA legittimano l’ufficio impositore a sospettare l’inattendibilità complessiva della contabilità. Nel caso specifico trattato dalla Corte di Rovigo, il punteggio ISA basso è stato considerato un elemento probatorio solido: pur non essendo l’unica prova, ha permesso ai verificatori di avviare una ricostruzione induttiva del reddito, confermata poi da ulteriori irregolarità contabili emerse durante il controllo.
L’aspetto tecnico rilevante riguarda la natura di questi indici: i giudici hanno ribadito che il responso ISA è un parametro affidabile perché si basa su calcoli statistici consolidati. Questo significa che:
- il punteggio funge da filtro di selezione per il rischio fiscale;
- le anomalie gestionali segnalate dal software sono indizi gravi, precisi e concordanti;
- l’onere della prova è in capo al contribuente, che deve dimostrare in sede di contraddittorio le ragioni di un voto insufficiente.
Dagli ISA all’accertamento induttivo: la meccanica
Quando il punteggio ISA scende sotto la soglia di sufficienza (fissata convenzionalmente a 6), il Fisco ipotizza una gestione contabile inattendibile. Questo automatismo non porta direttamente a una sanzione, ma autorizza l’Agenzia delle Entrate a scavalcare la contabilità ufficiale e a ricostruire i ricavi o i compensi basandosi su elementi esterni, come i conti correnti o il tenore di vita.
La sentenza n.189/2025 sottolinea che l’utilizzo degli ISA è corretto anche se i valori non vengono impiegati in modo “diretto” per il calcolo delle tasse evase, ma come strumento per validare altre incongruenze emerse nel corso della verifica. In pratica, il voto ISA funge da “moltiplicatore” del sospetto fiscale.
Il consolidamento di questo orientamento giurisprudenziale obbliga professionisti e imprese a un’attenta riflessione. Se in passato il voto ISA poteva essere ignorato a fronte di una contabilità formalmente corretta, oggi il rischio di un accertamento basato sulla sola inattendibilità statistica è reale.
Proviamo a mettere a confronto i rischi e i vantaggi della trasparenza:
- rischio induttivo, un voto basso espone al rischio che l’ufficio ignori le fatture e le ricevute per applicare medie di settore spesso penalizzanti;
- contraddittorio preventivo, è fondamentale utilizzare lo spazio delle “Note” nei modelli ISA per giustificare eventuali scostamenti prima ancora che il Fisco invii la lettera di compliance;
- regime premiale, puntare a un voto superiore a 8 non serve solo a evitare i controlli, ma garantisce benefici procedurali come l’esclusione da alcune tipologie di accertamento analitico-induttivo.
In conclusione, la tendenza della giurisprudenza tributaria è chiara: la “pagella” fiscale non è più un adempimento burocratico isolato ma il cuore della difesa del contribuente. Ignorare un punteggio ISA critico significa, di fatto, rinunciare a uno scudo contro le pretese del Fisco.