OCC ed è un organismo imparziale al quale il cittadino o l'imprenditore possono rivolgersi per far fronte all'eccessiva e non sostenibile esposizione debitoria con i propri creditori.
Per creditori intendiamo BANCHE - FORNITORI - ERARIO - FINANZIARIE - ENTI PUBBLICI (MULTE)
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l'esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore, tramite una ristrutturazione del debito complessivo. Si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
Il debitore, con l'assistenza di un Professionisti gestori della crisi nominati dall'OCC, (generalmente sono un commercialista ed un avvocato nominati dal Tribunale – può alternativamente:
a) formulare una proposta di saldo a stralcio a tutti i creditori proponendo un progetto di pagamento articolato in un unica soluzione o dilazionato nel tempo . L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
b) Proporre– solo se riveste la qualifica di consumatore – un piano di ristrutturazione dei debiti; funziona come l'accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;
c) chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Soltanto le seguenti categorie di soggetti sono legittimate ad avvalersi dell'OCC:
- consumatori;
- imprenditori agricoli;
- start up innovative;
- imprenditori commerciali sotto soglia art. 1 LF (negli ultimi tre esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
- imprenditori cessati;
- soci illimitatamente responsabili di società di persone;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Non vi possono, invece, ricorrere i seguenti soggetti:
- l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei cinque anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad organismi aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso.
I Professionisti di Facile Consulting sono tua disposizione per affiancarti e seguirti in tutti gli step necessari per
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- Valutare la situazione patrimoniale e lavorativa del soggetto che intende aderire alla procedura OCC
- Definire una proposta di stralcio totale dei debiti con un pagamento una tantum o articolato nel tempo
- Preparare e presentare tutta la documentazione necessaria per la pratica da registrare in TRIBUNALE
- Incontrare e analizzare con Consulenti incaricati dal tribunale la proposta di definizione agevolata
- Seguire il Debitore in tutti gli step previsti dalla procedura OCC
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