Bonus bagni, come ottenere la detrazione del 50 o 75% se si ristruttura nel 2023

Bonus bagni, come ottenere la detrazione del 50 o 75% se si ristruttura nel 2023

Chi ha intenzione di rifare nuovo il bagno nel 2023 ha due possibilità per farlo con un’agevolazione fiscale. I bonus, in questo caso, sono infatti il Bonus Ristrutturazioni al 50% e il Bonus Barriere Architettoniche. Quest’ultimo ha ricevuto un chiarimento dall’Agenzia delle Entrate  in cui viene delineato il perimetro di applicazione del bonus stesso. I margini sono ampi e vi rientra appunto anche la ristrutturazione del bagno: ma occorre rispettare i requisiti previsti per l’accessibilità.
Il Bonus ristrutturazioni, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2024, consiste in 
una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per il rinnovamento della propria abitazione e, dunque, anche del bagno, da suddividere in 10 quote annuali uguali da recuperare come rimborso Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 96 mila euro. Per accedere all’agevolazione, però, bisogna rispettare alcuni parametri. Innanzitutto, va detto che la detrazione spetta a coloro che sostengono le spese per gli interventi di rifacimento su abitazioni, strutture unifamiliari e condomini con l’obbligo che queste siano solo ed esclusivamente a uso civile. Sono dunque escluse le strutture commerciali e ricettive e gli immobili la cui destinazione è diversa da quella abitativa (garage, capannoni, etc). Inoltre, il Bonus ristrutturazione è riservato ai proprietari dell’immobile o a chi ne ha l’usufrutto (nuda proprietà). Possono godere dell’agevolazione al 50% anche i familiari conviventi.
Non tutti i lavori che possono essere eseguiti in bagno danno diritto al Bonus ristrutturazione al 50%. Sono infatti esclusi i lavori di manutenzione ordinaria: no, quindi, alla sostituzione di rubinetti o sanitari
 o agli infissi
I lavori ammessi sono dunque i seguenti:
* Manutenzione straordinaria sul bagno di singole unità immobiliari;
* Manutenzione straordinaria sui servizi igienici insistenti sulle parti comuni di edificio residenziale;
* Realizzazione di opere che abbattono le barriere architettoniche per favorire l’utilizzo al bagno dei disabili (quest’ultima rientra anche nel Bonus barriere architettoniche di cui parliamo nelle prossime schede).
Basta eseguire anche uno solo di questi lavori per poter portare in detrazione al 50% ogni rinnovamento, messa a norma e spesa relativa al rifacimento dell’impianto idrico e sanitario del bagno.
Rientrano nelle spese in detrazione anche quelle relative alla consulenza e alla redazione progettazione degli ambienti.
La detrazione fiscale è possibile sono in caso di pagamenti tramite e bonifico parlante, che indica anche la Partita Iva dell’azienda che ha svolto i lavori. Inoltre, servono i permessi, come la Cila, da richiedere al Comune dove si trova l’immobile. Infine, si dovranno possedere la dichiarazione dei redditi annuale e i dati catastali dell’immobile.
 L’Agenzia però ha anche specificato che nel Bonus barriere al 75% possono rientrare anche i lavori di ristrutturazione del bagno purché vengano rispetti i requisiti di legge per l’accessibilità (requisisti che sono indipendenti dal fatto che nell’abitazione viva o no un disabile). Il bonus, previsto dal decreto Rilancio e prorogato al 31 dicembre 2025, prevede una detrazione del 75%, da spalmare in cinque anni, per tutti i lavori finalizzati al rinnovamento delle abitazioni nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 236/1989 in materia di accessibilità. Questo significa che si può accedere alla detrazione non solo in caso di installazione di montascale e ascensori, ma anche nel caso di nuovi bagni, con relative modifiche (allargamento porte, nuovi pavimenti e sanitari, nuovo impianto elettrico, etc).
La detrazione Irpef è valida per i lavori effettuati entro il 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti. Come detto, il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo di 50 mila euro, sia per le villette unifamiliari che per gli appartamenti nei condomini (nel caso di delibere condominiali, per l’approvazione di questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio). L’Agenzia ha anche specificato che la detrazione non può passare agli eredi, nel caso di decesso del proprietario, o ai nuovi acquirenti dell’immobile.

La detrazione è spalmata in 5 anni, ma sono ammessi anche lo sconto in fattura e la cessione del credito, grazie alla deroga introdotta dal Decreto cessioni.
Poiché l’obiettivo è quello di eliminare le barriere architettoniche, la detrazione è rivolta a tutte le tipologie di immobili, quindi anche per quelli a uso commerciale e per gli studi professionali.
’Agenzia delle Entrate ha specificato anche i tetti di spesa: 50 mila euro per gli edifici unifamiliari; 40 mila per ogni unità immobiliare all’interno di edifici da 2 a 8 unità; 30 mila per unità per edifici composti da più di 8 unità. Anche per il Bonus barriere architettoniche è si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.